Art. 8.
(Incompatibilità).

      1. I nominativi dei componenti gli organi di vertice dei partiti espressi dai rispettivi congressi, sia nazionali che locali, sono pubblicati sul quotidiano del partito ovvero, in assenza, su altro organo di stampa entro trenta giorni dalla data di accettazione del relativo incarico.
      2. La presenza negli organi di cui al comma 1 è incompatibile con incarichi ovvero nomine in pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli esecutivi di governo locale.